Patentino del frigorista e certificazione delle imprese (DPR 146/2018 – Reg. 2015/2067) – Iscrizione alla Banca Dati F-GAS
MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO
I soggetti obbligati devono superare un esame sia teorico che pratico. Gli enti certificatori sconsigliano vivamente di affrontare l’esame senza aver prima frequentato un corso specifico di preparazione.
CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE FGAS
ASFE http://www.asfe-vr.it/ di Verona, via del Capitel 13/D, organizza corsi di preparazione (formazione base e intermedia) seguiti dalla giornata di esame nella stessa sede e con le stesse attrezzature con cui si sono tenuti i corsi. Le prossime date:
CORSI F-GAS (RINNOVI E NUOVE CERTIFICAZIONI):
mercoledì 29 gennaio 2025 dalle 8.30 alle 17.30 teoria e pratica in laboratorio
mercoledì 12 marzo 2025 dalle 8.30 alle 17.30 teoria e pratica in laboratorio
martedì 15 aprile 2025 dalle 8.30 alle 17.30 teoria e pratica in laboratorio
ESAMI F-GAS:
giovedì 30 gennaio 2025 dalle ore 8.00 in laboratorio
giovedì 13 marzo 2025 dalle ore 8.00 in laboratorio
mercoledì 16 aprile 2025 dalle ore 8.00 in laboratorio
L’esame di abilitazione per l’uso di gas fluorurati (patentino del frigorista) è tenuto dall’ente IMQ, ente certificato da ACCREDIA nella stessa sede e con le stesse attrezzature con cui si sono tenuti i corsi. Il laboratorio di ASFE a Verona è sede ufficiale di esami del patentino del frigorista.
SCADENZE
Dal 12.6.2013 gli operatori del settore non possono più operare nel rispetto delle norme senza aver sostenuto l’esame di certificazione FGAS.
Dal 12.12.2013 le imprese del settore (installatori di impianti di condizionamento, pompe di calore e impianti di refrigerazione) non possono più operare se non provviste di una certificazione fornita da un organismo abilitato.
CHI DEVE FARE IL PATENTINO
- INSTALLATORI, MANUTENTORI E RIPARATORI di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra indipendentemente dalla quantità in essi contenuta
- OPERATORI che effettuano il controllo delle perdite, il recupero dei gas fluorurati dalle apparecchiature di cui sopra e lo smantellamento delle apparecchiature
CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Con l’entrata in vigore, il 24 gennaio 2019, del nuovo DPR 146 del 16.11.2018 (che abroga il precedente DPR 43/2012) che ha recepito il regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati, le imprese devono registrare e far abilitare un numero di persone che varia in proporzione al fatturato nel settore refrigerazione e condizionamento.
Le imprese (anche le individuali) devono ottenere la certificazione da parte di un ente certificatore.
Per tutte le informazioni di carattere tecnico-economico nella consulenza e nell’aiuto per l’ottenimento della certificazione delle imprese contattatemi pure via mail (carlo.arcangeli@arcaconsulenze.it) o per telefono al 320 4946020.
BANCA DATI FGAS
A partire dal 25 settembre 2019 ogni intervento di installazione, manutenzione e/o riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati va inserito obbligatoriamente nella banca dati FGAS in base al DPR 146/2018.
Solo le imprese certificate FGAS e gli operatori autorizzati da parte delle imprese stesse possono inserire i dati nella banca dati previa iscrizione con firma digitale alla banca dati stessa.
ARCA CONSULENZE può provvedere per vs. conto all’iscrizione alla banca dati, aggiungere gli operatori che inseriranno gli interventi ed istruire il personale nelle procedure di immissione dei dati.
La mancata registrazione dei dati comporta la possibilità di sanzione.
DICHIARAZIONI F-GAS ALL’ISPRA
Con l’entrata in vigore del DPR 146/2018 non dovranno più essere trasmesse a ISPRA le Dichiarazioni F-GAS.